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Segreteria

Attivazione PEC

Gentile Collega,
come noto, il DL n. 185/2008 “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese” (convertito con modificazioni con la Legge 28 gennaio 2009, n° 2) ha introdotto l’obbligo per i Professionisti di comunicare ai rispettivi Ordini il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il Decreto Legge Semplificazione del 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120. (GU 14 settembre 2020 n. 228 SO) introduce la sospensione dall’Albo per i Professionisti che non comunicheranno il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Ordine di appartenenza.

È stato quindi confermato il nuovo testo dell’art. 16, c. 7 bis, del DL n. 185/ 2008 che prevede: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenzaIn caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. L’obiettivo è quello di «favorire l’uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti» come si legge all’interno dello stesso Decreto.

Lo stesso comma, poco più avanti, dettaglia anche i rischi a carico dello stesso Ordine e recita: “L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.

Si invitano pertanto coloro che non avessero ancora provveduto, a comunicare all’Ordine il proprio indirizzo PEC tramite e-mail a info@opi.tn.it.

Si ricorda che l’OPI di Trento fornisce dal 2015 la PEC gratuita ai propri iscritti. Nel caso in cui si volesse attivare la PEC offerta gratuitamente dall’OPI di Trento è sufficiente inviare un’e-mail a info@opi.tn.it , la segreteria dell’Ordine comunicherà mezzo e-mail le modalità di attivazione della casella PEC.

Qualora, non si volesse attivare gratuitamente la PEC offerta dall’OPI di Trento, la si dovrà acquisire autonomamente mediante uno dei gestori PEC accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale sul sito: http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori e comunicarla quanto prima sempre con e-mail a info@opi.tn.it.

Per informazioni l’Ordine è a disposizione via e-mail (info@opi.tn.it) o telefono (0461 239989) in orario di apertura della segreteria.