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Iscrizione ENPAPI

Iscrizione gestione separata ENPAPI

Professionisti infermieri che traggono reddito dallo svolgimento dell'attività professionale mediante:

Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Contratto a progetto

Mini co.co.co. (collaborazioni occasionali di cui all’Art.61, comma 2, D.LGS. 276/2003 senza i requisiti della abitualità e della professionalità

Alla Gestione Separata ENPAPI devono obbligatoriamente iscriversi Infermieri/e e Infermieri/e Pediatrici/che che, nello svolgimento delle attività previste dai singoli profili professionali, percepiscono redditi derivanti dall’attività libero professionale svolta secondo le sopracitate modalità.

Rientrano nell’obbligo di iscrizione tutte le attività attribuite al/la professionista in ragione della sua particolare competenza, anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione, e pertanto anche:

  • i/le componenti e gli organi di amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative
  • i/le componenti e gli organi di amministrazione e controllo degli OPI, qualora svolgano contestualmente attività di lavoro autonomo, anche sotto forma di collaborazione, con obbligo di iscrizione ad ENPAPI (attrazione del reddito nella sfera libero professionale)
  • le attività di docenza*

nota

*L’attività di docenza si configura infatti come attività tipica dell’Infermiere/a, così come stabilito dall’art.1, comma 4, del D.M. 14 settembre 1994, n. 739 (Profilo professionale dell’Infermiere), che dispone che “L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”.Gli/le Infermieri/e e gli/le Infermieri/e Pediatrici/e (inclusi i/le lavoratori/trici dipendenti autorizzati/e dalla propria struttura) che effettuino attività di docenza in materie sanitarie presso Università, scuole professionali o altri istituti, con contratti a progetto, collaborazioni continuate e coordinative o contratti di collaborazione non abituale (cd. mini co.co.co.) sono anch’essi destinatari della riforma.

Per tutto quanto sopra esposto, si conferma che ai sensi dell’art. 2, comma 25, della Legge n. 335/95, l’iscrizione all’albo ed il semplice esercizio di una Professione Intellettuale in qualsiasi forma diversa da quella subordinata, anche se svolto in modo saltuario o occasionale e produttivo di reddito trascurabile, sono presupposti di per sé sufficienti a far sorgere, in capo ai Professionisti appartenenti alle Casse di categoria, l’obbligo di iscrizione e conseguente contribuzione presso il compente Ente previdenziale di riferimento.

Conseguentemente i redditi percepiti da professionisti infermieri che svolgano attività rientranti nell’oggetto della professione infermieristica senza vincolo di subordinazione, sono sempre comunque soggetti a contribuzione presso ENPAPI senza alcuna soglia di esenzione


Contribuzioni

L’entità e la struttura della contribuzione, nonché il riparto tra lavoratore/trice e Committente, sono equiparate a quelle previste per i/le Collaboratori/trici iscritti/e alla Gestione Separata INPS.

L’individuazione della corretta l’aliquota IVS da applicare è pertanto legata alla contestale assenza o presenza di un’assicurazione presso un’altra forma di previdenza obbligatoria o all’essere titolari di trattamento pensionistico.

Titolari di rapporto di collaborazione non contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico

AnnoAliquota IVS
2012 e 201327%
201428%
201530%
201631%

In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente, allo 0,72% destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno per il nucleo familiare, e dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

Titolari di rapporto di collaborazione contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico

AnnoAliquota IVS
201218%
201320%
201422%
201523,50%
201624%

La contribuzione, determinata con le aliquote esposte, è dovuta e applicata sul reddito dell’iscritto/a fino al limite del massimale di reddito paria a:

  • € 96.149,00 per l’anno 2012
  • € 99.034,00 per l’anno 2013
  • € 100.123,00 per l’anno 2014

Le norme non prevedono un importo minimo sul quale è comunque dovuto il contributo. L’importo dovuto deve essere rapportato al reddito effettivo.

La contribuzione da versare alla Gestione Separata, compresa la percentuale dello 0,72% qualora dovuta, non è tutta a carico del/la Collaboratore/trice, ma divisa nella misura di due terzi (2/3) a carico del/la Committente e un terzo (1/3) a carico del/la Professionista.

E’ prevista anche la possibilità di una contribuzione volontaria per tutti gli/le iscritti/e che cessino l’attività libero professionale e vogliano proseguire il versamento della contribuzione all’Ente, nel caso in cui abbiano i seguenti requisiti:

  • versamento contributivo per almeno un anno nell’ultimo quinquennio
  • versamento contributivo per almeno tre anni in qualsiasi epoca
  • non abbiano copertura previdenziale presso altra gestione obbligatoria, ovvero non siano titolari di pensione direttta

importante

Arretrati e sanzioni

L’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI è stata fissata retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2012, con delibera n. 142 assunta dal Consiglio di Amministrazione ENPAPI riunitosi in data 16/04/2013.

E’ stato previsto un periodo transitorio necessario per permettere a tutti i/le Committenti di adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal Regolamento di Previdenza a Assistenza della Gestione Separata ENPAPI: entro il 30/06/2014 dovranno pervenire all’Ente le denunce retributive e contributive arretrate (dal 01/01/2012) in relazione a ciascun/a Collaboratore/trice, nonché i pagamenti relativi ai periodi arretrati per i quali è stata presentata la denuncia.

Si ricorda che, essendo i compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività mediante contratto di collaborazione, anche non abituale, fiscalmente assimilabili ai redditi da lavoro dipendente, i compensi percepiti dai/dalle collaboratori/tirci entro il 12 gennaio 2012, se riferibili all’anno 2011 e dichiarati fiscalmente nell’anno 2011, sono assoggettati alla normativa previgente.
Ai/lle Committenti interessati alla regolarizzazione del periodo pregresso entro il 30/06/2014 non sarà applicata nessuna delle sanzioni previste dal regime sanzionatorio vigente.

Il/la Collaboratore/trice sarà tenuto/a a restituire al/la Committente la maggiorazione pari al 4% (al 2% se Pubblica Amministrazione) percepita sui compensi relativi all’anno 2012 oltre alla quota, pari ad 1/3 del totale, a carico del Collaboratore stesso.

La normativa prevede specifici tipi di inadempienze, in relazione alla gravità dei quali vengono applicate sanzioni diversificate, tenuto conto anche del comportamento di chi trasgredisce. La Legge 388/2000, infatti, ha previsto un trattamento più severo per i casi di evasione contributiva rispetto a quelli di omissione contributiva, in considerazione della maggiore pericolosità sociale della condotta.

La prima fattispecie si verifica in caso di registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi e di  occultare i rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (casi di infedeltà delle denunce stesse). La seconda si applica, invece, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, il cui ammontare è ricavabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

ENPAPI ha costituito un ufficio ispettivo per vigilare sul corretto inquadramento contrattuale, fiscale e previdenziale delle prestazioni.


Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda al dossier gestione separata disponibili in pdf in fondo a questa sezione e al sito istituzionale ENPAPI.

scarica il pdf

Gestione separata ENPAPI 2017

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