Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017 “La Formazione continua nel settore salute”
Gli Accordi Stato-Regioni, la Commissione nazionale di Formazione Continua e l’Osservatorio nazionale di Formazione Continua definiscono il sistema delle norme e delle regole ed emanano gli standard di qualità della formazione. Gli Accordi Stato-Regioni definiscono, come detto, il sistema delle regole, dal 1 Gennaio 2019 sono entrati in vigore due manuali operativi che razionalizzano e semplificano le norme in vigore. I due Manuali Operativi e l’Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017 “La Formazione continua nel settore salute“ rappresentano i principali riferimenti per i prohttp://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Accordo_Stato-Regioni_del_2_febbraio_2017_in_materia_di_ECM.pdffessionisti sanitari e per i provider in questo triennio. Per i professionisti sanitari il disegno del nuovo Accordo prevede un capovolgimento di prospettiva in attuazione dell’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000, con il passaggio da una visione fondata esclusivamente sull’“obbligo formativo” verso un sistema che tenga in conto i “diritti” del professionista. L’obiettivo è quello di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e geografico che limitano di fatto l’accesso alla formazione continua”.
Il Manuale “Formazione Continua del Professionista Sanitario” è un’agevole guida che permette al singolo professionista della salute di conoscere come assolvere al proprio obbligo formativo.
L’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le disposizioni della Commissione Nazionale Formazione Continua in materia di esoneri ed esenzioni (Capitolo 1 e Capitolo 4 – Manuale Formazione Continua del Professionista Sanitario).
Il Professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce infatti, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.
Il Professionista sanitario può conoscere i crediti che ha maturato e il proprio debito formativo complessivo tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), alla quale è necessario registrarsi dal sito dello stesso Co.Ge.A.P.S.
Co.Ge.A.P.S. – CONSORZIO GESTIONE ANAGRAFICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE:GUIDA ALL’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA E ALLA PROPRIA POSIZIONE ECM
Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce tutte le Federazioni Nazionali degli Ordini e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina. Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è “l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte“.
Il CoGeAPS, di cui fa parte anche la Federazione Nazione Ordini delle Professioni Infermieristiche, gestisce la banca dati dei crediti ECM acquisiti dai professionisti della salute. Per maggiori informazioni cliccare http://www.cogeaps.it.
Il Professionista sanitario può conoscere i crediti ECM che ha maturato e il proprio debito formativo complessivo tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del Co.Ge.A.P.S., alla quale è necessario registrarsi dal sito dello stesso.
Link accesso portale Co.Ge.A.P.S. – area personale: https://application.cogeaps.it/login