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ECM

FAQ

Ultimo aggiornamento 18/11/2023

ECM, tutto quello che c’è da sapere

Di seguito tutto quello che dovete sapere sull’ECM sotto forma di FAQ. Se la risposta non vi sembra esaustiva continuate a scorrere le domande….troverete tutto quello che vi serve, e se ancora avete dei dubbi…scriveteci!


Come sapere i crediti maturati?

È necessario iscriversi sul portale http://www.cogeaps.it dove potrete trovare anche molte risposte alle vostre domande. Il sistema mostrerà  i crediti maturati ed indicherà il dovuto totale già comprensivo di vari “bonus”. Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) è deputato a gestire l’anagrafe nazionale dei crediti ECM.

In adeguamento  alla normativa di cui al Decreto semplificazioni I professionisti sanitari possono utilizzare il sistema SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e/o la CIE (Carta di Identità Elettronica) per accedere all’area riservata.

È attivo anche il call center del Co.Ge.A.P.S. Il numero da comporre è 06/42749600 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì. In alternativa si può contattare la mail ecm@cogeaps.it

Qual’è il ruolo degli Ordini?

Gli Ordini e le relative Federazioni rivestono un ruolo centrale nella certificazione della formazione svolta.

Il Co.Ge.A.P.S. riceve le informazioni relative al conseguimento crediti ECM da parte dei Provider nazionali, regionali e provinciali. L’Ordine certificherà su richiesta dell’iscritto sia il numero di crediti effettivamente raggiunti che il raggiungimento dell’obbligo formativo triennale.

Cosa comunicare all’Ordine?

Intanto è bene comunicare che è il Co.Ge.A.P.S. ad interallacciarsi direttamente con i professionisti così da bypassare l’Ordine e semplificare il processo. Ad ogni modo la cosa migliore è controllare eventuali discrepanze con quanto certificato dalla banca dati Co.Ge.A.P.S. e rivolgersi a loro direttamente (trovate i riferimenti su cogeaps.it). Noi siamo comunque pronti a darvi una mano.

Quindi se avete problemi potete consegnarci gli attestati che non risultano registrati insieme a dichiarazione sostitutiva di atto notorio così come potete comunicarci esoneri ed esenzioni insieme ai documenti comprovanti. Considerate  però che il provider ha tempo 90 giorni per trasmettere i dati ed i corsi FAD vengono caricati al termine del periodo di fruizione TOTALE.

È necessario far pervenire anche i documenti che comprovano esoneri ed esenzioni (ad esempio attestato di frequenza formazione post base, documentazione comprovante il periodo di sospensione professionale).

Quanti crediti devono essere maturati?

Triennio formativo 2023-2025
L’obbligo formativo per il triennio formativo 2023-2025 è pari a 150 crediti ECM, fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, da conseguire dal 01/01/2023 ed entro il 31/12/2025.
Con riferimento al triennio formativo 2023-2025, l’acquisizione dei crediti non è più di 50 crediti anno, bensì di 150 crediti nel triennio 2023-2025, senza vincoli annuali: ciò significa che si possono acquisire i crediti in misura variabile nel singolo anno – potenzialmente anche tutti i 150 crediti in un solo anno – anche se ovviamente è sempre più opportuno bilanciare la formazione durante il triennio.

News obbligo formativo: https://opi.tn.it/ecm-novita/

Quali agevolazioni per i professionisti “virtuosi” e in pensione?

Dal 2017 è stato introdotto un criterio che premia la regolarità formativa pregressa con un bonus sul triennio successivo.

Lo trovate già calcolato automaticamente nella vostra pagina Co.Ge.A.P.S. In questo triennio vengono abbonati 15 crediti ECM per chi ne ha maturati nel triennio precedente da 80 a 120, e 30 crediti per chi ne ha maturati nel triennio precedente da 121 a 150.

E per i professionisti in pensione?

Per chi svolge saltuariamente l’attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro si può avere una esenzione.

Questi, per avere diritto all’esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria. La riduzione dell’obbligo formativo individuale è calcolata in 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale, nel limite dell’obbligo formativo individuale triennale.

Se l’attività professionale poi non dovesse essere più saltuaria, tornerebbe di nuovo l’intero obbligo formativo individuale triennale.

Cos’è il Dossier formativo e come funzionano i bonus ECM ad esso legati?

Il Dossier formativo (Df) che può essere individuale (Dfi) e di gruppo (Dfg) rappresenta l’espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano, nonché quale strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider.

Viene erogato un bonus ECM  al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

    • congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata

    • coerenza relativamente alle aree-pari ad almeno il 70%-tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato

Il bonus quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi assegnati nel triennio precedente se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del corrente triennio.

Modalità di formazione

  • Formazione residenziale classiva (RES)
  • Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES)
  • Videoconferenza (RES)
  • Training individualizzato (FSC)
  • Gruppi di miglioramento (FSC)
  • Attività di ricerca (FSC)
  • FAD con strumenti informatici / cartacei (FAD)
  • E-Learning (FAD)
  • FAD Sincrona (FAD)
  • Formazione Blended
  • Docenza, tutoring e altro

Quanti crediti per attività di ricerca?

Sono soggettati alla durata della sperimentazione: 5 crediti fino a sei mesi, 10 dai sei mesi ad un anno. 20 oltre l’anno ed entro i due anni. La pezza di appoggio è il proprio nome inserito dal comitato etico/di partecipazione con rapporto conclusivo del percorso.

Quanti crediti possono essere acquisiti tramite sponsor?

I professionisti possono conseguire al massimo 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio attraverso la partecipazione ad eventi formativi su invito diretto di Sponsor (qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un Provider ECM mediante un contratto a titolo oneroso in cambio di spazi di pubblicità o di attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante); ogni professionista sponsorizzato deve trasmettere al Provider che gestisce il corso una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito o l’autorizzazione della propria Amministrazione a partecipare in virtù dell’invito da parte dello Sponsor.

Al professionista che consegue, in seguito alla sua partecipazione su invito diretto da parte delle Aziende, un numero di crediti superiore a 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio, l’eccedenza non verrà considerata al fine del computo totale dei crediti necessari per il triennio.

Quanti con autoformazione?

Massimo il 20% del totale. L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. La richiesta può essere effettuata sul sito Co.Ge.A.P.S. previa presentazione di un’autocertificazione (o tramite Ordine) firmata in cui si indica la descrizione del materiale utilizzato per l’autoformazione (titolo dell’articolo o del libro, editore, anno pubblicazione, autore), il periodo in cui si è svolto lo studio ed i crediti che il singolo strumento possa valere; la decisione finale spetta al proprio Ordine.

Infatti, la Commissione ha anche lasciato la possibilità di decidere a ciascun Ordine quali attività svolte possano essere considerate valide come ‘autoformazione’. Di seguito ulteriori tipologie di autoformazione, come da Circolare FNOPI 7/2024 e Nota AGENAS:

    • Stesure procedure, protocolli: partecipazione a gruppi di lavoro (non diversamente accreditati) con la finalità di elaborare procedure e protocolli aziendali basati sulle EBN;
    • Formazione neoassunto/neoiscritto: attività di tutoraggio rivolto al collega neoassunto con possibilità di accreditamento prevista sia per il tutor che per l’affiancato nella fase di inserimento.

Circolari FNOPI

Quali novità per i liberi professionisti?

  • attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati
  • autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio)

Possono essere acquisiti crediti ECM come docente?

Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo dedicato alla lezione/relazione svolte in eventi accreditati. 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in ECM non frazionabili (ovvero 1 ora e mezzo sono sempre 2 crediti). Nel caso di co-docenza il tempo minimo è di mezz’ora (1 credito per docente).

Il numero massimo dei crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista.

Non si possono ottenere come docente più di 50 crediti per evento formativo

I docenti/relatori non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza ma possono partecipare in due vesti allo stesso corso se in edizioni distinte.

I docenti o i tutor di un Corso FAD non hanno diritto ai crediti ECM.

Possono essere acquisiti crediti ECM come tutor?

Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla legge  e ai professionisti  sanitari che svolgono attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre  e post laurea previsti dalla legge, sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 1 credito ogni 15 ore di attività.

I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per  docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti  triennale al netto degli esoneri. È necessario il formale atto di nomina dall’Università e certificazione attività svotla comprendente il periodo, la durata ed il livello di formazione del tirocinio (laurea, Laurea Magistrale, Master etc).

Attenzione a non confondere il tutoraggio di questo tipo con tutoraggio all’interno di formazione accreditata (come training on the job, corsi di formazione sul campo etc).

Altre forme di acquisizione crediti

Convegni congressi, simposi conferenze, attività di ricerca(FSC), gruppi di miglioramento (FSC) docenza e tutoring anche individuale non possono superare il 60% dei crediti totali. In pratica almeno il 40% dei crediti deve essere maturato in qualità di discente.

Attività di ricerca scientifica

I Professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite all’interno delle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” / “Web of Knowledge” maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding) oppure di 1 credito (se in posizione non preminente). Massimo 60% del computo toale.

A chi spetta il computo dei crediti?

Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all’Ordine competente che utilizzerà al termine del triennio i dati archiviati dal Co.Ge.A.P.S.

Anche i nuovi iscritti hanno l’obbligo di maturare crediti ECM?

Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo professionale decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso.

Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione.

Quale obbligatorietà per il raggiungimento dei crediti ECM?

A decorrere dal 2002, è iniziata la fase a regime del Programma nazionale ECM che deve ritenersi obbligatorio per tutti i professionisti sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti. A tal proposito il Piano sanitario 2003/2005, approvato con DPR 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti.

Il DL 138/2011 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n.148 del 14 settembre 2011 prevede all’art. 3, comma 5, lett. b) : “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”. Il citato Decreto Legge prevede altresì che “gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore” dello stesso.

Al momento non vi sono, a questo riguardo, precise indicazioni; nel prossimo futuro la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, gli Ordini, e le rispettive Federazioni, dovranno elaborare disposizioni ad hoc per regolamentare tale obbligo. Attenzione però: Il nostro nuovo Codice Deontologico dal 2019 prevede chiaramente tale obbligo e quindi da quest’anno dovrebbe essere oggetto di sanzione disciplinare. Inoltre l’interpretazione della Legge 24/2017 sembra virare sulla non assicurabilità dei soggetti non in regola. E’ invece prassi ormai sempre più comune che all’interno di Aziende pubbliche e private si valuti la performance dei dipendenti sull’assolvimento ECM, così come sia elemento discriminante per bandi e concorsi interni.

ATTENZIONE inoltre: con la legge 233/2021 (art. 38 bis) si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (responsabilità professionale) sarà condizionata dall’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio.

Chi è esonerato dall’obbligo dei crediti ECM?

Nella circolare del Ministro della Salute del 5/03/02 N. DIRP 3°/AG/448, al comma 15, viene chiarito che è esonerato dall’obbligo dell’ECM – per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza) – il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propria della categoria di appartenenza  nella misura di 4  crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio corso con durata di 1 mese e 10 giorni – 4 crediti; corso con durata di 1 mese e 16 giorni – 8 crediti).

  • corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del Murst del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli
  • formazione complementare; es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Dpr 28 luglio 2000, n. 270, Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
  • corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’Aids” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990

Chi è esentato dall’obbligo dei crediti ECM?

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, sempre nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:

  • congedo maternità obbligatoria: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • congedo parentale: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per cariche pubbliche elettive D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi.
I crediti ottenuto durante i periodi di esonero o esenzione non verranno conteggiati nel computo complessivo.

Crediti per formazione all’estero

Ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero.

I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero superi i 50 crediti formativi, sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM.

Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (ad esempio ufficio formazione dell’azienda presso cui presta servizio) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, ovvero tramite portale Co.Ge.A.P.S. per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni. I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Provincie autonome e al Co.Ge.A.P.S.

Nel caso in cui esistano accordi tra regioni transfrontaliere validamente sottoscritti e comunicati alla Commissione nazionale e/o ente accreditante regionale per la formazione continua, possono essere riconosciuti tutti i crediti acquisiti tramite l’evento formativo accreditato all’estero e comunque non oltre i 50 crediti per evento.

I Provider accreditati in Italia possono realizzare progetti formativi aziendali (PFA) all’estero attinenti settori e tecnologie innovative non applicate o implementate nel territorio nazionale, a condizione che siano compatibili con l’esercizio della professione sanitaria per la quale sono erogati. L’accreditamento di tali PFA segue lo stesso iter procedurale dell’accreditamento degli eventi all’estero accreditati in Italia.

Possono essere registrati esclusivamente i crediti maturati dalla formazione individuale all’estero a partire dal 1 gennaio 2008, fatto salvo quanto già precedentemente riconosciuto pur in carenza di una più specifica normativa.

Tutorial

I tutorial per effettuare l’autodichiarazione delle attività di formazione individuale – ricerca scientifica, tutoraggio individuale, formazione individuale all’estero e autoformazione sono in fase di aggiornamento alla luce del nuovo portale. Di seguito e al seguente link https://www.apss.tn.it/Documenti-e-dati/Pubblicazioni/Documenti-formazione-pedagogica è disponibile una guida elaborata dalle colleghe dr.ssa Anna Brugnolli e dr.ssa Letizia Prosperi con le indicazioni all’acquisizione e al riconoscimento dell’attività di formazione individuale e al dossier formativo del professionista sanitario.

Di seguito il link al sito Age.Na.S. con le risposte alle principali FAQ in materia di ECM: http://ape.agenas.it/professionisti/professionisti-faq.aspx

Fonti: https://ape.agenas.it/home.aspx

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Formazione individuale e autoformazione (agosto 2022)

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