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Controlli e rilievi sull’amministrazione

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Data ultima modifica: 23/01/2025

Sezione relativa all’Organismo Indipendente di Valutazione, come indicato all’art. 10, c. 8, lett. c) del d.lgs. 33/2013.

L’Ordine professionale non è tenuto alla costituzione di un OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ai sensi dell’art. 2 comma 2 bis  D.L. 101/2013 conv. L. 125/2013 che prevede espressamente: “Gli ordini, i collegi professionali,  i  relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura  associativa,  con  propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative  peculiarità, ai principi del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14, nonché delle disposizioni  di cui al titolo III e  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e contenimento della  spesa,  in  quanto  non  gravanti  sulla  finanza pubblica”.

L’Organismo Indipendente di Valutazione – OIV (art. 44, d.lgs. 33/2013) verifica la coerenza tra le misure di prevenzione della corruzione e le misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici; attestano l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli ordini professionali, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e degli altri enti privati tenuti all’applicazione del d.lgs. 33/2013. L’OIV verifica, inoltre – anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal RPCT circa i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di trasparenza – la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance e l’adeguatezza dei relativi indicatori.
L’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza è un atto con cui gli OIV attestano la presenza/assenza di un dato o di un documento oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» degli enti tenuti al rispetto del d.lgs. 33/2013. Nell’attestazione ANAC ha chiesto anche di verificare la completezza del dato pubblicato, l’aggiornamento, la natura aperta ed elaborabile del formato di pubblicazione del dato. Le indicazioni per la predisposizione delle attestazioni sono fornite in apposite delibere che ANAC pubblica annualmente.
Le attestazioni degli OIV complete della “scheda di rilevazione” sono pubblicate nel sito istituzionale dell’amministrazione/ente nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente», sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione». Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 pubblicano le attestazioni sul proprio sito web dandone specifica evidenza nella home page.

Delibera 150/2023 – Nomina organismo OIV membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Trento

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Delibera 150/2023

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Delibera 97/2023 – Incarico temporaneo di OIV al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

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Delibera 97/2023

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