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Deontologia

Codice Deontologico delle professioni infermieristiche 2025

Testo approvato all’unanimità dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche – 20-21 febbraio 2025

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Testo completo del Codice Deontologico delle Professioni infermieristiche 2025

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Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte della FNOPI al fine di garantirne l’eventuale aggiornamento.


Capo I – Principi e valori professionali

Art. 1 – Identità

L’infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, sostenuto da un insieme specifico di valori, saperi scientifico-umanistici e competenze professionali. Agisce in modo proattivo, consapevole ed autonomo per quanto attiene alle proprie responsabilità sui percorsi e processi professionali di cura. Riconosce che ogni persona, nelle diverse età e condizioni della vita, costituisce un valore.

Art. 2 – Azione

L’Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell’ambito della pratica clinica, dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca.

Art. 3 – Rispetto e non discriminazione

L’infermiere si prende cura della persona, delle sue persone di riferimento, della famiglia e della comunità. Agisce nel rispetto della loro dignità, libertà ed eguaglianza, delle loro scelte di vita e concezioni di salute e benessere, senza alcuna distinzione di età, etnia, religione, condizione sociale, identità di genere, orientamento sessuale e culturale. In coerenza con i valori etici e le norme deontologiche delle professioni infermieristiche, garantisce una relazione basata sulla fiducia reciproca. Promuove la cultura del rispetto e dell’inclusione contribuendo a ridurre le disuguaglianze in ambito socio-sanitario. Si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo agire.

Art. 4 – Relazione di cura

L’infermiere cura creando con le persone una relazione, in cui l’empatia è una componente fondamentale. L’infermiere si fa garante che le persone assistite non siano mai lasciate in abbandono coinvolgendo, con il consenso degli interessati, le persone di riferimento nonché le altre figure professionali e istituzionali. Il tempo di cura è tempo di relazione.

Art. 5 – Questioni etiche

L’infermiere si impegna nell’analisi delle questioni di natura etica e contribuisce al loro approfondimento. Si avvale del confronto con quanti sono coinvolti nella cura e ricorre alla consulenza etica, ivi compresa quella dell’Ordine. Riconosce l’importanza di una formazione continua in ambito etico, morale e deontologico.

Art. 6 – Conflitti etici e libertà di coscienza

L’infermiere, qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, mantiene la relazione di cura con essa, nonché con le sue persone di riferimento, con le altre figure professionali e con le istituzioni. L’infermiere, laddove vengano espresse richieste in contrasto con i suoi valori personali o con i suoi principi etici e professionali, esercita la libertà di coscienza, garantendo la continuità delle cure e assumendosi la responsabilità della propria astensione dall’intervento di cura.


Capo II – Responsabilità assistenziale

Art. 7 – Cultura della salute

L’infermiere promuove stili di vita ecosostenibili e rispettosi dell’ambiente, riconoscendo l’interazione tra la salute umana, quella animale e l’ambiente, per una salute integrale a livello globale.

Art. 8 – Educazione e formazione

L’infermiere, nei diversi livelli di responsabilità, si impegna attivamente nell’educazione e nella formazione degli studenti e nell’inserimento dei nuovi colleghi, anche in una prospettiva interprofessionale.

Art. 9 – Ricerca scientifica e sperimentazione

L’infermiere aderisce agli standard etici della ricerca, riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione. Partecipa, progetta e conduce ricerche in ambito clinico e assistenziale, organizzativo e formativo, valorizzando il potenziale dei dati raccolti e rendendone disponibili i risultati.
Mantiene un aggiornamento continuo rispetto alle migliori pratiche.

Art. 10 – Conoscenza, formazione e aggiornamento

L’infermiere fonda il proprio comportamento su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le proprie competenze in modo critico e riflessivo al fine di garantire responsabilmente la qualità e la sicurezza dell’agire professionale. Pianifica, svolge e partecipa ad iniziative di formazione, adempiendo agli obblighi, anche normativi, di un costante aggiornamento.

Art. 11 – Supervisione e sicurezza

L’Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata conoscenza e competenza e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.


Capo III – Rapporti professionali

Art. 12 – Cooperazione e collaborazione

L’infermiere si impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti coinvolti nel percorso di cura. Adotta comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e con le altre figure professionali, riconoscendo e valorizzando il loro specifico apporto.

Art. 13 – Agire competente, consulenza e condivisione delle informazioni

L’infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all’intervento di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le sue conoscenze e competenze a disposizione della propria e delle altre comunità professionali e istituzionali. Nel percorso di cura si adopera affinché la persona assistita disponga di tutte le informazioni relative ai suoi bisogni di salute, favorendone scelte di cura consapevoli.

Art. 14 – Decoro e prestigio

L’infermiere si prende cura della propria persona e del decoro personale. Favorisce e tutela il prestigio professionale.

Art. 15 – Cura dei curanti

L’infermiere nei diversi livelli di responsabilità si prende cura dei propri colleghi e delle loro famiglie e persone di riferimento, offrendo supporto ed assistenza, contribuendo a creare un ambiente di lavoro positivo e collaborativo.
Promuove princìpi di altruismo e solidarietà professionale.

Art. 16 – Posizione di protezione

L’infermiere, per proteggere e tutelare il benessere e la sicurezza della persona assistita, dei professionisti sanitari e della comunità, interviene e segnala prontamente agli Organi preposti situazioni di alterazioni psicofisiche di un professionista o di altro operatore, in particolare nell’esercizio delle sue funzioni.


Capo IV – Rapporti con le persone assistite

Art. 17 – Informazione sullo stato di salute

L’infermiere, in accordo con l’équipe di cura, si assicura che la persona assistita, o la persona indicata come riferimento, riceva, in tempi e modalità appropriate, informazioni sul suo stato di salute precise e complete, nel rispetto delle sue esigenze e dei suoi valori.

Art. 18 – Interazione e integrazione

L’infermiere riconosce l’interazione e l’integrazione intra- e interprofessionale quali elementi fondamentali per rispondere ai bisogni di salute della persona.

Art. 19 – Rapporto con la persona assistita nel percorso di cura

Nel percorso di cura l’infermiere accoglie e valorizza il contributo della persona assistita, il suo punto di vista e le sue emozioni, facilitando l’esternazione e l’espressione della sofferenza. L’infermiere informa, coinvolge, educa e supporta la persona assistita e, con il libero consenso
di quest’ultima, le sue persone di riferimento, al fine di favorire l’adesione al percorso di cura e di valutare e attivare le risorse disponibili.

Art. 20 – Confidenzialità e riservatezza

L’infermiere garantisce e tutela la natura confidenziale della relazione con la persona assistita. La raccolta dei dati è limitata a ciò che è strettamente necessario. Essi vengono trattati con riservatezza, nel rispetto dei diritti della persona e della normativa.

Art. 21 – Rifiuto all’informazione

L’infermiere rispetta la esplicita volontà della persona assistita di non essere informata sul proprio stato di salute. Nel caso in cui l’informazione rifiutata sia necessaria per prevenire un rischio per la salute di soggetti terzi, l’infermiere si adopera a responsabilizzare l’assistito, fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva.

Art. 22 – Strategie e modalità di comunicazione

L’infermiere sostiene la relazione con la persona assistita, anche quando questa si trova in condizioni che ne limitano l’espressione, attraverso strategie e modalità comunicative efficaci.

Art. 23 – Privazioni, violenze e maltrattamenti

L’infermiere riconosce l’importanza di prevenire la violenza, anche in ambito sanitario, per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per la persona assistita, i familiari, le persone di riferimento e i professionisti. L’infermiere che rileva privazioni, violenze o abusi e maltrattamenti fisici o psichici, si attiva per la gestione della situazione critica, utilizzando strategie appropriate, affinché vi sia un rapido intervento a tutela degli interessati. Presta assistenza anche agli autori di violenza, promuovendo comportamenti non violenti, per evitare il rischio di reiterazione.

Art. 24 – Volontà del minore

L’infermiere, tenuto conto del grado di maturità della persona assistita minore di età, si adopera per consentirle di esprimere la sua volontà affinché questa sia presa in debita considerazione rispetto alle scelte dei percorsi di cura, convenzionali e sperimentali.
L’infermiere, quando la persona assistita di minore di età consapevolmente si oppone alla scelta di cura, coinvolgendo i genitori o i tutori legali laddove ritenuto utile, si adopera per accogliere, gestire e superare il conflitto.

Art. 25 – Dolore

L’infermiere previene, rileva e documenta il dolore della persona assistita durante il percorso di cura. Si adopera per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, applicando le linee guida, le raccomandazioni e le buone pratiche clinico-assistenziali, nel rispetto delle volontà della persona stessa.

Art. 26 – Cura nel fine vita

L’infermiere garantisce la cura fino al termine della vita della persona assistita. L’infermiere riconosce l’importanza della pianificazione e attuazione dell’assistenza attraverso il modello delle cure palliative per il sollievo nelle dimensioni fisiche, psicologiche, relazionali, spirituali e ambientali. Riconosce, promuove e sostiene il valore della pianificazione condivisa delle cure. L’infermiere si prende cura dei familiari e delle persone di riferimento della persona assistita nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto.

Art. 27 – Volontà di limite agli interventi

L’infermiere promuove il coinvolgimento attivo della persona assistita nel processo decisionale riguardante il suo percorso di cura. Se la persona assistita lo desidera, in tale relazione può essere coinvolta anche la persona di riferimento. L’infermiere fornisce le informazioni affinché la persona assistita possa esprimere consapevolmente la propria volontà e le proprie preferenze, inclusa la possibilità di porre limite agli interventi sanitari non ritenuti proporzionati o coerenti con la propria concezione di qualità di vita.

Art. 28 – Donazione di sangue, tessuti, latte umano e organi

L’infermiere promuove l’informazione sulla donazione di organi, sangue, tessuti e latte umano quale atto gratuito e solidale. Educa e sostiene le persone coinvolte che donano e ricevono.

Art. 29 – Segreto professionale

L’infermiere rispetta sempre il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita. La morte della persona assistita non esime l’infermiere dal rispetto del segreto professionale.


Capo V – Comunicazione

Art. 30 – Valori e comportamenti nella comunicazione

L’infermiere utilizza la comunicazione, compresa quella digitale, in modo etico, chiaro e responsabile, ricercando il dialogo e il confronto, al fine di contribuire ad un dibattito costruttivo. Si comporta con correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità. L’infermiere tutela la riservatezza della persona assistita e si astiene da qualsiasi modalità espressiva che possa ledere le persone, le istituzioni, il decoro e l’immagine della professione.

Art. 31 – Nuove tecnologie

L’infermiere, nell’implementazione e nell’utilizzo di nuove tecnologie, si adopera affinché le persone assistite abbiano equità di accesso e siano sempre poste al centro del percorso di cura.


Capo VI – Organizzazione

Art. 32 – Responsabilità nell’organizzazione

L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e contribuisce alle scelte dell’organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e organizzativi, all’equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale.

Art. 33 – Valutazione dell’organizzazione

L’Infermiere concorre alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita per tutelarla. Formalizza e comunica il risultato delle sue valutazioni al fine di migliorare il contesto stesso.

Art. 34 – Partecipazione al governo clinico

L’Infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte.

Art. 35 – Emergenze di salute pubblica

L’infermiere risponde ai bisogni e alle criticità legate alle emergenze di salute pubblica, agendo secondo le necessità e nelle modalità indicate dalle autorità competenti. In un contesto che richieda il superamento degli schemi abituali, assicura un intervento appropriato, efficace e tempestivo. Si adopera per implementare le competenze necessarie e si rende disponibile alla collaborazione interprofessionale.

Art. 36 – Documentazione clinica

L’Infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico.

Art. 37 – Risoluzione dei contrasti

L’Infermiere, qualora l’organizzazione chiedesse o pianificasse attività clinico assistenziali, gestionali o formative, in contrasto con principi, valori e con le norme della professione, a tutti i livelli di responsabilità, segnala la situazione agli organi competenti e si attiva per proporre soluzioni alternative.

Art. 38 – Contenzione

L’Infermiere riconosce che la contenzione non è atto terapeutico. Essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea; può essere attuata dall’equipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal solo Infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità, per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori. La contenzione deve comunque essere motivata e annotata nella documentazione clinico assistenziale, deve essere temporanea e monitorata nel corso del tempo per verificare se permangono le condizioni che ne hanno giustificato l’attuazione e se ha inciso negativamente sulle condizioni di salute della persona assistita.

Art. 39 – Operatori di supporto

L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianifica, supervisiona, verifica, per la sicurezza dell’assistito, l’attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e a lui affidati.

Art. 40 – Linee guida e buone pratiche assistenziali

L’Infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, promuovendone il continuo aggiornamento.

Art. 41 – Segnalazioni all’Ordine Professionale

L’Infermiere segnala al proprio Ordine le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate e prive di basi, di riscontri scientifici e di risultati validati.


Capo VII – Libera professione

Art. 42 – Esercizio della libera professione

L’infermiere, nell’esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza e siano valorizzati sia il proprio operato, attraverso l’istituto dell’equo compenso, sia il principio di solidarietà tra professionisti, adeguandosi a quanto indicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche in materia di onorari.

Art. 43 – Contratto di cura

L’Infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, formalizza con la persona assistita apposito contratto di cura che evidenzi l’adeguata e appropriata presa in carico dei bisogni assistenziali, quanto espresso dalla persona in termini di assenso/dissenso informato rispetto a quanto proposto; gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi che compongono il compenso professionale.

Art. 44 – Sicurezza e continuità delle cure

L’Infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle cure delle persone assistite anche rispettando i propri tempi di recupero bio-fisiologico.


Capo VIII – Disposizioni finali

Art. 45 -Libertà da condizionamenti

L’infermiere e l’Ordine delle Professioni infermieristiche si impegnano affinché l’agire del professionista sia libero da impropri condizionamenti e interessi, nonché da indebite pressioni di soggetti terzi, tra cui persone di riferimento, altri operatori, imprese e associazioni.

Art. 46 – Contrasto all’esercizio abusivo della professione

L’infermiere e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche contrastano e denunciano l’esercizio abusivo della professione infermieristica e il lavoro sommerso.

Art. 47 – Rappresentanza professionale

L’infermiere esercita la funzione di rappresentanza della professione con dignità, correttezza e trasparenza, evitando ogni conflitto di interesse.
Utilizza espressioni e adotta comportamenti che sostengono e promuovono la reputazione della comunità professionale e dei suoi attori istituzionali.

Art. 48 – Pubblicità sanitaria

L’infermiere osserva le norme in materia di pubblicità sanitaria, tutelando la sicurezza e la salute degli assistiti nel rispetto dell’appropriatezza delle cure, secondo i principi di trasparenza e veridicità. Nell’impiego di mezzi e strumenti di comunicazione e divulgazione della propria attività professionale, evita la diffusione di messaggi aventi carattere attrattivo e suggestivo, volti a promuovere interventi professionali, ausili o presìdi che possano favorire il ricorso ad acquisti o trattamenti sanitari non basati sulle prove di efficacia e di appropriatezza assistenziale. Si assicura che eventuali conflitti di interesse non siano mai occultati e, che, se presenti, vengano apertamente dichiarati.

Art. 49 – Obbligo di rispetto delle norme

L’infermiere rispetta le norme e gli adempimenti amministrativi, giuridici e deontologici che riguardano la professione, anche attenendosi alle linee di indirizzo dell’Ordine delle Professioni infermieristiche.

Art. 50 – Attività consulenziale e peritale

L’infermiere che svolge attività di natura consulenziale e peritale evita ogni conflitto di interesse e le situazioni in cui sia limitata la sua indipendenza.

Art. 51 – Natura vincolante delle norme deontologiche

Le norme contenute nel presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche.
La loro inosservanza è sanzionata dagli Organi competenti, tenendo conto della gravità e volontarietà del comportamento e della eventuale reiterazione dello stesso.

Art. 52 – Ordini professionali: Enti sussidiari dello Stato

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche recepiscono e attuano le indicazioni normative e regolamentari inerenti alla loro natura di Enti dello Stato in posizione di autonomia funzionale, e sulla base del princìpio di responsabilità istituzionale.

Art. 53 – Ordini professionali e Codice Deontologico

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono tenuti a recepire il presente Codice e a garantire il rispetto delle norme, nel quadro dell’azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche; sono tenuti a consegnare ufficialmente ai singoli iscritti agli Albi il Codice Deontologico e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento in materia deontologica.

Art. 54 – Ordini professionali e altri ruoli pubblici

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche non intervengono nei confronti dell’infermiere impegnato in incarichi politico-istituzionali, nell’esercizio delle relative funzioni.

Art. 55 – Clausola finale

Ogni altro comportamento che violi il decoro e la dignità professionale è sanzionabile dall’Ordine.